Art. 3
Nuove tecnologie e reti informatiche
In vigore dal 9 dic 2013
Nuove tecnologie e reti informatiche
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell’Unione è limitato a 1 000 000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250 000 EUR nel caso di investimenti privati. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento.
3. Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione soddisfano i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
4. I progetti BG/13/02 riguardante i calibri Omega, EL/13/10 relativo ai tablet da usare a fini di ispezione e PT/13/08 relativo ai dispositivi di pesatura, di cui all’allegato I, possono beneficiare di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati in detto allegato.
Storico versioni
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