Art. 4

Dispositivi automatici di localizzazione

In vigore dal 9 dic 2013
Dispositivi automatici di localizzazione 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:762:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dispositivi automatici di localizzazione (Art. 4 Decisione (UE) 2013/762) — Testo vigente | Portale Normativo