Art. 81
Assistenza tecnica
In vigore dal 25 nov 2013
Assistenza tecnica
1. Su iniziativa della Commissione, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica per assicurare la preparazione, il controllo, la valutazione e la sorveglianza necessari per l’attuazione della presente decisione e per la sua valutazione complessiva. L’assistenza tecnica fornita localmente è attuata in tutti i casi conformemente alle norme applicabili alla gestione finanziaria decentrata.
2. Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all’attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l’aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.
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