Art. 82
Sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione
In vigore dal 25 nov 2013
Sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’allegato II, è istituito un sostegno supplementare per attenuare gli effetti deleteri delle fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, specie nei settori agricolo, della pesca e minerario, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del PTOM interessato.
2. In caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, il sostegno è concesso per tutelare le riforme e le politiche macroeconomiche e settoriali che rischiano di essere compromesse da una diminuzione dei proventi, nonché per ovviare agli effetti deleteri dell’instabilità dei proventi delle esportazioni, in particolare, di prodotti agricoli e minerari.
Nell’assegnare le risorse di cui all’allegato V si tiene conto della dipendenza delle economie dei PTOM dalle esportazioni, specie nei settori agricolo e minerario. In tale contesto è riservato un trattamento più favorevole ai PTOM isolati di cui all’allegato I, conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato V.
3. Le risorse supplementari sono messe a disposizione secondo le modalità specifiche del meccanismo di sostegno di cui all’allegato V.
4. L’Unione sostiene altresì i regimi di assicurazione basati sul mercato istituiti per i PTOM che cercano di cautelarsi contro il rischio di fluttuazioni dei proventi da esportazione.
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