Art. 79

Aiuti umanitari e d’urgenza

In vigore dal 25 nov 2013
Aiuti umanitari e d’urgenza 1.   Gli aiuti umanitari e d’urgenza sono concessi ai PTOM che versano in gravi difficoltà economiche e sociali, di natura eccezionale, a seguito di calamità naturali o provocate dall’uomo o di circostanze eccezionali che producono effetti analoghi. Gli aiuti sono mantenuti per tutto il tempo necessario a risolvere i problemi più urgenti che insorgono in queste situazioni. Gli aiuti umanitari e d’urgenza sono concessi esclusivamente in funzione delle necessità e degli interessi delle vittime di catastrofi. 2.   Scopo degli aiuti umanitari e d’urgenza è: a) salvare vite umane, prevenire e alleviare le sofferenze e preservare la dignità umana in situazioni di crisi e di postcrisi; b) contribuire al finanziamento e alla fornitura degli aiuti umanitari nonché all’accesso diretto agli stessi aiuti da parte dei beneficiari avvalendosi di tutti i mezzi logistici disponibili; c) eseguire opere di riabilitazione e ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di beneficiare di un minimo d’integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine; d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni, quali profughi, sfollati e rimpatriati, in seguito a calamità naturali o provocate dall’uomo, in modo da coprire, per il tempo necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati, indipendentemente da dove si trovino, e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d’origine; e e) aiutare i PTOM a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi. 3.   L’aiuto previsto dal presente articolo può altresì essere concesso ai PTOM che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d’urgenza. 4.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono finanziati attingendo al bilancio generale dell’Unione. Tuttavia, essi possono eccezionalmente essere finanziati attingendo alle assegnazioni di cui all’allegato II, in aggiunta al finanziamento dalla pertinente linea di bilancio. 5.   Gli interventi di aiuto umanitario e d’urgenza avvengono su richiesta del PTOM in situazione di crisi, della Commissione, dello Stato membro cui il PTOM è connesso, delle organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. L’assistenza è gestita e attuata secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci.
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Aiuti umanitari e d’urgenza (Art. 79 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo