Art. 23
Energia
In vigore dal 25 nov 2013
Energia
Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di energia sostenibile può riguardare:
a)
la produzione e la distribuzione dell’energia nonché l’accesso all’energia, in particolare lo sviluppo, la promozione, l’utilizzo e lo stoccaggio di energia sostenibile proveniente da fonti di energia rinnovabili;
b)
le politiche e le normative in tema di energia, in particolare l’elaborazione di politiche e l’adozione di una normativa in grado di garantire tariffe energetiche accessibili e sostenibili;
c)
l’efficienza energetica, in particolare, lo sviluppo e l’introduzione di norme di efficienza energetica e l’attuazione di misure di efficienza energetica in diversi settori (industriale, commerciale, pubblico e domestico), nonché attività didattiche di accompagnamento e sensibilizzazione sul tema;
d)
i trasporti, in particolare lo sviluppo, la promozione e l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati più ecologici come i veicoli ibridi, elettrici o a idrogeno e i sistemi di spostamento mediante car-pooling o in bicicletta;
e)
l’urbanistica e l’edilizia, in particolare la promozione e l’introduzione di norme elevate di qualità ambientale e di alto rendimento energetico in fase di pianificazione urbana ed edilizia; e
f)
il turismo, in particolare la promozione dell’autosufficienza energetica (basata sulle energie rinnovabili) e/o le infrastrutture per il turismo ecologico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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