Art. 21

Gestione sostenibile delle risorse idriche

In vigore dal 25 nov 2013
Gestione sostenibile delle risorse idriche 1.   Nell’ambito dell’associazione, l’Unione e i PTOM possono cooperare nel settore della gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso una politica specifica in materia e attraverso il rafforzamento istituzionale, la salvaguardia delle risorse idriche, l’approvvigionamento idrico nelle zone rurali e urbane per scopi domestici, industriali e agricoli, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione delle risorse idriche e la gestione delle acque reflue. 2.   Nel settore dell’approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite e in quelle particolarmente esposte alle calamità naturali, contribuendo così direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività. 3.   La cooperazione in questi settori si fonda sul principio che l’incessante necessità di estendere i servizi idrici e igienico-sanitari di base alle popolazioni urbane e rurali deve essere affrontata con metodi sostenibili dal punto di vista ambientale.
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Gestione sostenibile delle risorse idriche (Art. 21 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo