Art. 21
Gestione sostenibile delle risorse idriche
In vigore dal 25 nov 2013
Gestione sostenibile delle risorse idriche
1. Nell’ambito dell’associazione, l’Unione e i PTOM possono cooperare nel settore della gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso una politica specifica in materia e attraverso il rafforzamento istituzionale, la salvaguardia delle risorse idriche, l’approvvigionamento idrico nelle zone rurali e urbane per scopi domestici, industriali e agricoli, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione delle risorse idriche e la gestione delle acque reflue.
2. Nel settore dell’approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite e in quelle particolarmente esposte alle calamità naturali, contribuendo così direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.
3. La cooperazione in questi settori si fonda sul principio che l’incessante necessità di estendere i servizi idrici e igienico-sanitari di base alle popolazioni urbane e rurali deve essere affrontata con metodi sostenibili dal punto di vista ambientale.
Storico versioni
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