Art. 19
Affari marittimi
In vigore dal 25 nov 2013
Affari marittimi
Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di affari marittimi può riguardare:
a)
l’intensificazione del dialogo su temi di interesse comune in tale settore;
b)
la promozione della conoscenza dell’ambiente marino e delle biotecnologie, dell’energia oceanica, della sorveglianza marittima, della gestione delle zone costiere e della gestione basata sugli ecosistemi;
c)
la promozione di strategie integrate a livello internazionale.
Storico versioni
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