Art. 19

Affari marittimi

In vigore dal 25 nov 2013
Affari marittimi Nel quadro dell’associazione, la cooperazione in materia di affari marittimi può riguardare: a) l’intensificazione del dialogo su temi di interesse comune in tale settore; b) la promozione della conoscenza dell’ambiente marino e delle biotecnologie, dell’energia oceanica, della sorveglianza marittima, della gestione delle zone costiere e della gestione basata sugli ecosistemi; c) la promozione di strategie integrate a livello internazionale.
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Affari marittimi (Art. 19 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo