Art. 4

In vigore dal 20 nov 2013
1.   La Commissione garantisce che l’attuazione degli elementi pertinenti del 7o PAA sia monitorata nel contesto del normale processo di monitoraggio della strategia Europa 2020. Tale processo si basa sugli indicatori dell’Agenzia europea dell’ambiente sullo stato dell’ambiente nonché sugli indicatori utilizzati per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e della legislazione esistenti in ambito ambientale e climatico, quali gli obiettivi in materia di clima e di energia, di biodiversità e le tappe miliari per il raggiungimento dell’efficienza nell’uso delle risorse. 2.   La Commissione procede anche a una valutazione del 7o PAA. Tale valutazione si basa, tra l’altro, sulla relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente sullo stato dell’ambiente e su una consultazione con i soggetti interessati. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata su tale valutazione a tempo debito prima della fine del 7o PAA. 3.   Alla luce di detta valutazione e di altri sviluppi politici in materia, la Commissione presenta, se del caso, una proposta relativa a un 8o PAA in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7o PAA e l’8o PAA.
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