Art. 3
In vigore dal 20 nov 2013
1. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri sono responsabili per l’adozione delle azioni appropriate ai fini della realizzazione degli obiettivi prioritari stabiliti nel 7o PAA. Le azioni sono adottate tenendo in debita considerazione i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità dell’ del trattato sull’Unione europea.
2. Le autorità pubbliche a tutti i livelli attuano il 7o PAA in collaborazione con gli operatori economici, le parti sociali, i rappresentanti della società civile e i privati cittadini.
Storico versioni
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