Art. 2
In vigore dal 20 nov 2013
1. Il 7o programma di azione per l’ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari:
a)
proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;
b)
trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;
c)
proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere;
d)
sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’applicazione;
e)
migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
f)
garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
g)
migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
h)
migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;
i)
aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.
2. Il 7o PAA è fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di riduzione dell’inquinamento alla fonte e sul principio «chi inquina paga»,
3. Il 7o PAA contribuisce a un elevato livello di protezione ambientale e a una migliore qualità della vita e del benessere dei cittadini.
4. Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi previsti nel 7o PAA sono proposti e realizzati secondo i principi della «regolamentazione intelligente» e, ove opportuno, secondo una valutazione d’impatto generale.
Storico versioni
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