Art. 2

In vigore dal 20 nov 2013
1.   Il 7o programma di azione per l’ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari: a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; b) trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; c) proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere; d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’applicazione; e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione; f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali; g) migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; h) migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; i) aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale. 2.   Il 7o PAA è fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di riduzione dell’inquinamento alla fonte e sul principio «chi inquina paga», 3.   Il 7o PAA contribuisce a un elevato livello di protezione ambientale e a una migliore qualità della vita e del benessere dei cittadini. 4.   Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi previsti nel 7o PAA sono proposti e realizzati secondo i principi della «regolamentazione intelligente» e, ove opportuno, secondo una valutazione d’impatto generale.
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