Art. 4
Tasso di conversione applicabile alle spese
In vigore dal 12 nov 2013
Tasso di conversione applicabile alle spese
Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.
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