Art. 2

Costi ammissibili

In vigore dal 12 nov 2013
Costi ammissibili Il contributo finanziario dell’Unione: a) copre il 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per la sorveglianza di cui all’ della decisione di esecuzione 2013/652/UE, effettuata dall’autorità competente; b) non deve superare i seguenti importi: i) 8 EUR per i costi del personale per il prelievo di campioni di intestino cieco; ii) 11 EUR per l’isolamento e l’identificazione di E. coli; iii) 21,5 EUR per l’isolamento e l’identificazione di Campylobacter; iv) 15 EUR per test di suscettibilità antimicrobica (AST) di ogni isolato di Salmonella o di E. coli; v) 15 EUR per AST di ogni isolato di Campylobacter; vi) 17,5 EUR per la caratterizzazione e la classificazione degli isolati di Salmonella o E. coli che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem; vii) 22 EUR per la sierotipizzazione della Salmonella; viii) gli importi massimi indicati nell’allegato I; c) Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.
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