Art. 2
Costi ammissibili
In vigore dal 12 nov 2013
Costi ammissibili
Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
copre il 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per la sorveglianza di cui all’ della decisione di esecuzione 2013/652/UE, effettuata dall’autorità competente;
b)
non deve superare i seguenti importi:
i)
8 EUR per i costi del personale per il prelievo di campioni di intestino cieco;
ii)
11 EUR per l’isolamento e l’identificazione di E. coli;
iii)
21,5 EUR per l’isolamento e l’identificazione di Campylobacter;
iv)
15 EUR per test di suscettibilità antimicrobica (AST) di ogni isolato di Salmonella o di E. coli;
v)
15 EUR per AST di ogni isolato di Campylobacter;
vi)
17,5 EUR per la caratterizzazione e la classificazione degli isolati di Salmonella o E. coli che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem;
vii)
22 EUR per la sierotipizzazione della Salmonella;
viii)
gli importi massimi indicati nell’allegato I;
c)
Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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