Art. 3

Regole di ammissibilità

In vigore dal 12 nov 2013
Regole di ammissibilità 1.   Il contributo dell’Unione è soggetto alle condizioni seguenti: a) entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri forniscono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, incaricata di tale compito dalla Commissione europea, una relazione tecnica che comprende almeno le informazioni richieste nella parte B dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/652/UE; b) entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il formato di cui all’allegato III della presente decisione. Per essere ammissibili al finanziamento, le spese sostenute devono essere state pagate prima della presentazione della domanda. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla relazione finanziaria sono inviati alla Commissione solo su richiesta. 2.   La Commissione può ridurre l’importo del contributo di cui all’allegato I nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della potenziale perdita finanziaria per l’Unione.
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