Art. 2
Quadro del campionamento e prelievo di isolati da parte degli Stati membri
In vigore dal 12 nov 2013
Quadro del campionamento e prelievo di isolati da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri garantiscono il campionamento per il monitoraggio dell’AMR in conformità ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato.
2. Gli Stati membri provvedono a prelevare gli isolati rappresentativi dei seguenti batteri in conformità ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato:
a)
Salmonella spp.;
b)
C. jejuni;
c)
E. coli indicatore commensale; e
d)
Salmonella spp. ed E. coli produttori di ESBL o AmpC o carbapenemasi.
3. Gli Stati membri possono prelevare gli isolati rappresentativi dei seguenti batteri, a condizione che il prelievo sia conforme ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato:
a)
C. coli;
b)
E. faecalis ed E. faecium indicatore commensale.
Storico versioni
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