Art. 4
Analisi dei laboratori nazionali di riferimento
In vigore dal 12 nov 2013
Analisi dei laboratori nazionali di riferimento
1. I laboratori nazionali di riferimento per l’AMR eseguono le seguenti analisi:
a)
i test di sensibilità antimicrobica degli isolati di cui all’allegato, parte A, punti 2 e 3;
b)
il monitoraggio specifico della Salmonella spp. e dell’E. coli produttori di ESBL o AmpC o carbapenemasi, di cui all’allegato, parte A, punto 4.
2. L’autorità competente può designare laboratori diversi dal laboratorio nazionale di riferimento per l’AMR, in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004, per effettuare le analisi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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