Art. 2 · Quadro del campionamento e prelievo di isolati da parte degli Stati membri

Art. 2

Quadro del campionamento e prelievo di isolati da parte degli Stati membri

In vigore dal 12 nov 2013
Quadro del campionamento e prelievo di isolati da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri garantiscono il campionamento per il monitoraggio dell’AMR in conformità ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato. 2.   Gli Stati membri provvedono a prelevare gli isolati rappresentativi dei seguenti batteri in conformità ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato: a) Salmonella spp.; b) C. jejuni; c) E. coli indicatore commensale; e d) Salmonella spp. ed E. coli produttori di ESBL o AmpC o carbapenemasi. 3.   Gli Stati membri possono prelevare gli isolati rappresentativi dei seguenti batteri, a condizione che il prelievo sia conforme ai requisiti tecnici fissati nella parte A dell’allegato: a) C. coli; b) E. faecalis ed E. faecium indicatore commensale.
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