Art. 10
Valutazione del rischio per la sanità pubblica
In vigore dal 22 ott 2013
Valutazione del rischio per la sanità pubblica
1. Quando un allarme è notificato a norma dell’, la Commissione, ove necessario per il coordinamento della risposta a livello di Unione e su richiesta del CSS di cui all’ o di propria iniziativa, mette tempestivamente a disposizione delle autorità nazionali competenti e del CSS, mediante il SARR, una valutazione del rischio della potenziale gravità della grave minaccia per la sanità pubblica, comprese eventuali misure di sanità pubblica. Tale valutazione del rischio è effettuata tramite:
a)
l’ECDC conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 851/2004 nei casi di minaccia di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), o all’, paragrafo 1, lettera d); e/o
b)
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (16), nei casi di minaccia di cui all’ della presente decisione ove la minaccia rientri nel mandato dell’EFSA; e/o
c)
da altre agenzie dell’Unione interessate.
2. Qualora la valutazione del rischio richiesta esuli totalmente o parzialmente dal mandato delle agenzie di cui al paragrafo 1 e sia ritenuta necessaria per il coordinamento della risposta a livello di Unione, la Commissione, su richiesta del CSS o di propria iniziativa, fornisce una valutazione del rischio ad hoc.
La Commissione rende la valutazione del rischio disponibile alle autorità nazionali competenti tempestivamente tramite il SARR. Se la valutazione del rischio deve essere resa pubblica, le autorità nazionali competenti la ricevono prima della pubblicazione.
La valutazione del rischio tiene conto, se disponibili, delle informazioni pertinenti fornite da altri enti, in particolare dall’OMS nel caso di emergenze di sanità pubblica di portata internazionale.
3. La Commissione assicura che le informazioni che possono essere pertinenti ai fini della valutazione del rischio siano rese disponibili alle autorità nazionali competenti tramite il SARR e il CSS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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