Art. 7

Sicurezza del personale

In vigore dal 23 set 2013
Sicurezza del personale 1.   Per «sicurezza del personale» s’intende l’applicazione di misure volte a garantire che l’accesso alle ICUE sia consentito solo alle persone che: — hanno necessità di conoscere; — hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza del livello adatto, ove opportuno; e — sono state informate delle proprie responsabilità. 2.   Le procedure per il nulla osta di sicurezza del personale sono intese a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, onestà e affidabilità, può essere autorizzata ad accedere alle ICUE. 3.   Tutte le persone in seno all’SGC le cui mansioni richiedono l’accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore, o il trattamento di tali informazioni, dispongono del nulla osta di sicurezza del livello adatto prima di poter accedere a dette ICUE. Tali persone devono essere autorizzate dall’autorità dell’SGC che ha il potere di nomina ad accedere a ICUE fino a uno specifico livello e a una data stabilita. 4.   Il personale degli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, le cui mansioni possono richiedere l’accesso a ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore dispone del nulla osta di sicurezza del livello adatto o è in altro modo debitamente autorizzato in virtù delle sue funzioni, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, prima di poter accedere a dette ICUE. 5.   Prima che sia loro accordato l’accesso a ICUE, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone sono informate e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione delle ICUE conformemente alla presente decisione. 6.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato I.
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