Art. 8

Sicurezza materiale

In vigore dal 23 set 2013
Sicurezza materiale 1.   Per «sicurezza materiale» si intende l’applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l’accesso non autorizzato alle ICUE. 2.   Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l’ingresso fraudolento o con la forza, a scoraggiare, ostacolare e scoprire azioni non autorizzate e a consentire la segregazione del personale per quanto riguarda il loro accesso alle ICUE in base al principio della necessità di conoscere. Tali misure sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio. 3.   Le misure di sicurezza materiale sono attuate per tutti i locali, gli edifici, gli uffici, le stanze o altre zone in cui le ICUE sono trattate o conservate, comprese le zone che contengono i sistemi di comunicazione e informazione definiti all’, paragrafo 2. 4.   Le zone in cui sono conservate ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono costituite come zone sicure conformemente all’allegato II e approvate dall’autorità di sicurezza competente. 5.   Per proteggere le ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore si usano solo attrezzature o dispositivi approvati. 6.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato II.
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Sicurezza materiale (Art. 8 Decisione (UE) 2013/488) — Testo vigente | Portale Normativo