Art. 3
Punti di entrata
In vigore dal 30 lug 2013
Punti di entrata
1. Le patate autorizzate a norma dell’ possono essere introdotte nell’Unione solo attraverso un punto di entrata designato per tale introduzione dallo Stato membro nel quale è situato il punto di entrata.
2. Tale Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al Libano i punti di entrata nonché il nome e l’indirizzo dell’organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE responsabile di ciascun punto di entrata.
Storico versioni
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