Art. 4

Ispezioni degli Stati membri

In vigore dal 30 lug 2013
Ispezioni degli Stati membri 1.   Da ogni lotto di una partita sono prelevati, ai fini delle analisi ufficiali, campioni di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo nocivo interessato»). Ciascun campione è costituito almeno da 200 tuberi. Se un lotto supera 25 t viene prelevato un campione ogni 25 t e un altro per la parte rimanente del lotto. 2.   Gli organismi ufficiali responsabili effettuano un esame visivo dei campioni per individuare i sintomi dell’organismo nocivo interessato nei tuberi tagliati. Nel corso di tale esame tutti i lotti della partita interessata restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati. 3.   Se durante l’esame di cui al paragrafo 2 vengono individuati i sintomi dell’organismo nocivo interessato, sono effettuate prove in conformità all’allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10 della direttiva 93/85/CEE volte a determinare se detto organismo nocivo è presente. Durante lo svolgimento di tali prove tutti i lotti della partita interessata e tutte le altre partite che contengono un lotto originario della stessa zona indenne da organismi nocivi e si trovano sotto il controllo dell’organismo ufficiale responsabile, restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati. 4.   Se in un campione è confermata la presenza dell’organismo nocivo interessato a norma del paragrafo 3, ogni estratto residuo di patata viene mantenuto e conservato in condizioni adeguate e il lotto interessato non viene introdotto nell’Unione. Tutti i lotti rimanenti di cui al paragrafo 3, secondo comma, vengono sottoposti a prove a norma dell’allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10, della direttiva 93/85/CEE. 5.   Per quanto riguarda i lotti nei cui campioni non vengono individuati sintomi dell’organismo nocivo interessato durante l’esame di cui al paragrafo 2, in tutti i lotti sono effettuate prove volte a individuare un’eventuale infezione latente in conformità all’allegato I, punto 1.2 e punti da 3 a 10, della direttiva 93/85/CEE. Nel corso di tali prove il lotto resta sotto controllo ufficiale e non viene spostato né utilizzato. Se in un campione è confermata la presenza dell’organismo nocivo interessato a norma del primo comma, ogni estratto residuo di patata viene mantenuto e conservato in condizioni adeguate e il lotto interessato non viene introdotto nell’Unione.
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Ispezioni degli Stati membri (Art. 4 Decisione (UE) 2013/413) — Testo vigente | Portale Normativo