Art. 1
Autorizzazione a prevedere una deroga
In vigore dal 30 lug 2013
Autorizzazione a prevedere una deroga
In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato III, parte A, punto 12, e all’, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con il suo allegato IV, sezione I, parte A, punto 25.2, gli Stati membri possono autorizzare l’introduzione nel loro territorio delle patate definite nell’allegato III, parte A, punto 12, di detta direttiva (di seguito: «patate») originarie delle regioni di Akkar o Bekaa in Libano che soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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