Art. 7
Espletamento delle domande
In vigore dal 22 lug 2013
1. Per evadere le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall’autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell’autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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