Art. 12

Spese di assistenza

In vigore dal 22 lug 2013
Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
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Spese di assistenza (Art. 12 Decisione (UE) 2013/490) — Testo vigente | Portale Normativo