Art. 3
Avvio della procedura di arbitrato
In vigore dal 22 lug 2013
1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la parte ricorrente può presentare, conformemente all’ del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
2. Nella richiesta della parte ricorrente vengono indicati l’oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall’altra parte o l’inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all’.
Storico versioni
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Proeli:dec:2013:490:oj#art-3-280