Art. 6
Applicazione del lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 22 lug 2013
Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.
Storico versioni
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Proeli:dec:2013:490:oj#art-6-283