Art. 6

Applicazione del lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 22 lug 2013
Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.
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Applicazione del lodo del collegio arbitrale (Art. 6 Decisione (UE) 2013/490) — Testo vigente | Portale Normativo