Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 22 lug 2013
Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
a)
attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l’altra parte;
b)
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
c)
merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d)
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
e)
mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Storico versioni
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