Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 lug 2013
Ai fini del presente protocollo:
a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
c) «autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Storico versioni
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