Art. 19
Semplificazione delle formalità
In vigore dal 22 lug 2013
1. Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.
3. Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l’adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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