Art. 19 · Semplificazione delle formalità

Art. 19

Semplificazione delle formalità

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito. 2.   Le parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci. 3.   Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l’adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine. DISPOSIZIONI FINALI
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