Art. 1
In vigore dal 22 lug 2013
1. È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
a)
aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
b)
contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione;
c)
fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le parti;
d)
sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
e)
aiutare la Serbia a completare la transizione verso un’economia di mercato funzionante;
f)
promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia;
g)
promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Storico versioni
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