Art. 3

In vigore dal 22 lug 2013
1.   La posizione che l’Unione o la Comunità europea dell’energia atomica devono adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest’ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati. 2.   A norma dell’ dell’accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno. 3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è presa di volta in volta, a seconda dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
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Art. 3 Decisione (UE) 2013/490 — Testo vigente | Portale Normativo