Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 lug 2013
1.   È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra. 2.   Gli obiettivi di tale associazione sono: a) aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto; b) contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione; c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le parti; d) sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; e) aiutare la Serbia a completare la transizione verso un’economia di mercato funzionante; f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia; g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo. TITOLO I PRINCIPI GENERALI
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