Art. 4

Delegazioni

In vigore dal 22 lug 2013
Delegazioni I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.
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Delegazioni (Art. 4 Decisione (UE) 2013/489) — Testo vigente | Portale Normativo