Art. 3

Rappresentanza

In vigore dal 22 lug 2013
Rappresentanza I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione, se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato notifica al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
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Rappresentanza (Art. 3 Decisione (UE) 2013/489) — Testo vigente | Portale Normativo