Art. 1

Presidenza

In vigore dal 22 lug 2013
Presidenza Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell’energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.
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