Art. 6
Corrispondenza
In vigore dal 22 lug 2013
Corrispondenza
La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Serbia presso l’Unione europea.
Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione come specificato nel secondo comma.
Storico versioni
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