Art. 14
Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe
In vigore dal 22 lug 2013
Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe
1. È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell’Unione europea e in Serbia. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l’Unione europea e la Serbia sollevati nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:
a)
preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a operare nel contesto della futura adesione all’Unione europea;
b)
preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l’adesione della Serbia;
c)
scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull’andamento del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe a questo processo;
d)
favorire gli scambi di esperienze e buone pratiche e un dialogo strutturato tra a) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe e b) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possono costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;
e)
discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle parti nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.
2. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da nove rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e da nove rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe. Il comitato consultivo misto può anche invitare osservatori.
3. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.
4. I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell’Unione europea e in Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile.
5. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe.
6. Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.
7. Il Comitato economico e sociale europeo e il governo serbo sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.
8. Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:489:oj#art-14