Art. 12

Spese

In vigore dal 22 lug 2013
Spese L’Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
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Spese (Art. 12 Decisione (UE) 2013/489) — Testo vigente | Portale Normativo