Art. 10
Decisioni e raccomandazioni
In vigore dal 22 lug 2013
Decisioni e raccomandazioni
1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all’articolo 121 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all’. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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