Art. 15

Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell’Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe

In vigore dal 22 lug 2013
Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell’Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe 1.   È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell’Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell’Unione europea e della Serbia. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a: a) preparare le autorità locali e regionali serbe a operare nel contesto della futura adesione all’Unione europea; b) preparare le autorità locali e regionali serbe a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l’adesione della Serbia; c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull’andamento del processo di adesione e sui settori in cui il trattato prevede la consultazione del Comitato delle regioni nonché sulla preparazione delle autorità locali e regionali serbe a queste politiche; d) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali e regionali serbe e b) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse; e) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri; f) incoraggiare lo scambio di esperienze e conoscenze, nei settori per i quali il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede la consultazione del Comitato delle regioni, tra i) le autorità locali e regionali serbe e ii) le autorità locali e regionali degli Stati membri, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all’elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locale e regionale e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali; g) assistere le autorità locali e regionali serbe mediante scambi di informazioni riguardanti l’applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale; h) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle parti nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione. 2.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da sette rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da sette rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali della Serbia, dall’altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti. 3.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa. 4.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione. 5.   I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali dell’Unione europea e della Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali serbe, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali. 6.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno. 7.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali della Serbia. 8.   Il Comitato delle regioni e il governo della Serbia sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno. 9.   Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
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