Art. 2

In vigore dal 22 lug 2013
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata al segretariato delle Nazioni Unite (Ufficio per gli affari del disarmo) («Segretariato UNODA»). Esso svolge i suoi compiti sotto la responsabilità e il controllo dell’alto rappresentante. 3.   A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato UNODA.
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