Art. 2
In vigore dal 22 lug 2013
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata al segretariato delle Nazioni Unite (Ufficio per gli affari del disarmo) («Segretariato UNODA»). Esso svolge i suoi compiti sotto la responsabilità e il controllo dell’alto rappresentante.
3. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato UNODA.
Storico versioni
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