Art. 3

In vigore dal 22 lug 2013
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è pari a 750 000 EUR, a carico del bilancio generale dell’Unione europea. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione europea. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con il segretariato UNODA. Tale accordo di finanziamento prevede che il segretariato UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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Art. 3 Decisione (UE) 2013/391 — Testo vigente | Portale Normativo