Art. 11
Scambio di dati
In vigore dal 25 giu 2013
Scambio di dati
1. Ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico diretto dei dati di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 con altri Stati membri interessati e con l’EFCA.
2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano le attività di pesca e le attività inerenti alla pesca svolte nelle zone contemplate dal programma specifico di controllo ed ispezione.
Storico versioni
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