Art. 9

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

In vigore dal 25 giu 2013
Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi 1.   Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione. 2.   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati. 3.   Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.
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