Art. 12

Informazioni

In vigore dal 25 giu 2013
Informazioni 1.   In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all’allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 gennaio successivo a ogni anno civile, le seguenti informazioni relative all’anno precedente: a) l’identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo e/o di ispezione effettuata nell’anno precedente; b) l’identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell’Unione), veicolo e/o operatore (nome della società) soggetto a un controllo e/o a un’ispezione; c) se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato; e d) nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni gravi: i) il tipo o i tipi di infrazione grave constatati; ii) lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni gravi (ad esempio, indagine in corso, caso pendente, appello); e iii) la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione grave: entità delle ammende, valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e/o ogni altro tipo di sanzione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo e/o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un’infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione.
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Informazioni (Art. 12 Decisione (UE) 2013/328) — Testo vigente | Portale Normativo