Art. 22

In vigore dal 22 apr 2013
1.   La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell’ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza. 2.   Le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c) e all’, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
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