Art. 17

In vigore dal 22 apr 2013
Gli Stati membri, in conformità del diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che contribuiscano ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) or 2094 (2013) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.
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